Stelle al Merito del Lavoro 2020

08/09/2019

I Maestri del Lavoro (MdL) del Consolato di Monza e Brianza, con la presente, desiderano rilasciare utili informazioni e consigli al fine di individuare i soggetti provvisti dei requisiti necessari e comporre la domanda, di cui in oggetto, in modo efficace. Nel riportare di seguito le principali norme contenute nella Legge 5 febbraio 1992, n. 143 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 1992), che disciplina il conferimento dell’onorificenza “Stella al Merito del Lavoro”, si fa presente che: • il termine di presentazione delle proposte è inderogabilmente fissato al 31 ottobre del corrente anno; • le istanze/proposte che risulteranno prive, in tutto o in parte, dei requisiti previsti dalla norma in oggetto saranno respinte; pertanto, si invita a voler valutare attentamente la sussistenza dei requisiti stessi, prima della presentazione delle domande; • i settori di attività delle aziende presso le quali i candidati prestano o hanno prestato servizio sono esclusivamente quelli indicati alla seguente lettera a) del “Campo di Applicazione”. A - Campo di applicazione. La Legge anzidetta, per determinare le categorie dei beneficiari, stabilisce come requisito fondamentale l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi. Ciò premesso, si precisa che possono aspirare alla decorazione: a) i lavoratori e le lavoratrici dipendenti di imprese pubbliche e private, anche se soci di imprese cooperative, di aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti Pubblici, nonché i lavoratori e le lavoratrici dipendenti di Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro e delle Associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale; sono esclusi i dipendenti dello Stato, Regione, Provincie, Comune ed Enti Pubblici nonché i lavoratori coloni, mezzadri, coltivatori diretti, domestici e dipendenti di Studi professionali ed Enti morali. b) i pensionati, già appartenenti alle categorie anzidette, in quanto la Legge 143/92 non limita la concessione ai dipendenti per i quali il rapporto di lavoro sia ancora in atto al momento della proposta; c) i lavoratori italiani all’estero, che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità; per essi non è richiesto il requisito di anzianità lavorativa di cui all’art.3 della legge in argomento. Inoltre, la decorazione può essere concessa per onorare la memoria dei lavoratori italiani, anche residenti all’estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità, determinati da particolari rischi connessi all’attività lavorativa durante la quale detti eventi si sono verificati; in tale caso, si prescinde dai requisiti dell’età e dell’anzianità di lavoro.   I lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo “Campo di applicazione”, per potere aspirare alla decorazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. essere cittadini italiani; 2. avere compiuto, entro il termine di presentazione delle istanze, il cinquantesimo anno di età; 3. avere prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili alle dipendenze di una o più aziende, purché il passaggio da una azienda all’altra non sia stato causato da demeriti personali (requisito non richiesto per i lavoratori italiani all’estero di cui alla lettera c) del paragrafo “Campo di applicazione”. C - Titoli I lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla lettera B) devono, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti titoli, da documentare opportunamente: 1. essersi particolarmente distinti per eccellenti meriti di perizia e laboriosità e di buona condotta morale; 2. avere migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni e innovazioni nel campo tecnico e produttivo; 3. avere contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro 4. essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale. D - Proposte e istruttoria L’istruttoria delle proposte di conferimento dell’ onorificenza viene svolta dagli Ispettorati del Lavoro competenti per territorio, ai quali, pertanto, le stesse devono essere presentate nel termine sopraindicato, complete di tutti i dati anagrafici dell’aspirante, del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso e del codice di avviamento postale, precisando che il criterio adottato per stabilire la competenza territoriale è quello di “dimora abituale” del candidato all’atto della presentazione della proposta. Per la Lombardia, le proposte dovranno essere trasmesse all’Ispettorato Interregionale del Lavoro, con sede in Milano, via Mauro Macchi n. 7. Le proposte possono essere presentate: • dalle aziende presso le quali prestano o hanno prestato la loro opera i lavoratori interessati; • dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali; • dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale; • dagli istituti di patronato e di assistenza sociale dei lavoratori; • dagli stessi lavoratori interessati. Ciascuna delle proposte, redatte sulla base dei fac-simile allegati, deve essere corredata dei seguenti documenti in carta semplice: 1. autocertificazione di nascita e di cittadinanza italiana (D.P.R. 445/2000); 2. attestato di servizio o dei servizi prestati quale lavoratore dipendente, sino alla data della 3. proposta o del pensionamento; 4. attestato di perizia, laboriosità e condotta morale in azienda; 5. curriculum vitae; 6. dichiarazione di presa visione delle informazioni rese dall’ INL in materia di trattamento 7. dei dati, ai sensi e per gli effetti del GDPR – Regolamento Europeo della Privacy – n.8 2016/679, pubblicate sul sito https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Privacy/; 8. fotocopia della carta di identità o di documento equivalente e del codice fiscale; 9. Fotocopia del libretto di lavoro e/o estratto contributivo INPS, nonché dalle seguenti informazioni:  Residenza dei candidati, ovvero il domicilio abituale, con l’indicazione del corrispondente codice di avviamento postale;  Indirizzo di posta elettronica;  Recapito telefonico fisso e/o mobile; Le attestazioni di cui ai punti 2) e 3) ed eventualmente il curriculum vitae di cui al punto 4) possono essere contenute in un documento unico rilasciato dalla ditta presso la quale il lavoratore presta o ha prestato servizio. Nel caso l’interessato abbia prestato servizio presso più aziende occorre allegare gli attestati dei servizi precedenti oppure, in caso di aziende cessate, la fotocopia del libretto di lavoro (riportante i dati del precedente rapporto di lavoro). Infine si fa presente che le candidature relative a lavoratori italiani all’estero di cui all’art. 5 della Legge in argomento dovranno essere inoltrate alla Rappresentanza diplomatica o all’Ufficio consolare di riferimento. Si precisa infine che le proposte avanzate per gli anni decorsi sono decadute e quindi dovranno, eventualmente, essere rinnovate per l’anno 2020. La Segreteria dei MdL del Consolato Provinciale di MB